Brozovic fermo un turno, Quagliarella graziato Leggi la notizia completa qui: http://ift.tt/1T4oLJ4 Vittorio Rotondaro

Marcelo Brozović

Il Giudice Sportivo Tosel ha reso note le sue decisioni dopo la disputa del 26° turno di campionato: fermato per un turno Brozovic che salterà la Juventus, nessuna sanzione invece per Quagliarella che è stato protagonista con un calcione gratuito rifilato a D’Ambrosio.

BROZOVIC – Il giocatore croato è stato sanzionato con la squalifica di turno per aver accumulato cinque cartellini gialli, e di conseguenza non sarà a disposizione nel prossimo match contro la Juventus.

QUAGLIARELLA – “Le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore blucerchiato, nell’area di rigore avversaria, nel tentativo di impossessarsi del pallone diretto oltre la linea di fondo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore nero-azzuro. Il Quagliarella spingeva alle spalle l’antagonista, entrambi cadevano avvinghiati al suolo e, in tale frangente il Quagliarella colpiva con la gamba destra al capo l’avversario. L’Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione alla squadra ospitante. Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara dichiarava (con mail delle ore 14.38 del 22 febbraio 2016) “Su richiesta del Giudice Sportivo relativamente alla gara in oggetto, da me diretta in data 20 febbraio 2016, dichiaro che l’episodio da Voi indicatomi, accaduto al 24° del secondo tempo tra i calciatori D’Ambrosio Danilo (n. 33 Inter) e Quagliariella Fabio (n. 27 Sampdoria), è stato da me e dai miei collaboratori controllato e valutato”. Il comportamento di Quagliarella è stato quindi “visto” dall’Arbitro e giudicato da un’ottimale posizione (come attestato dalle immagini televisive), con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità”.

AMMENDA – Inoltre l’Inter è stata multata per 15mila euro per “per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

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