Interisti Stalinisti

Art. 501 c.p.: – Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose [265, 269, 656] o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da cinquecentosedici euro a venticinquemilaottocentoventidue euro [501bis]. – Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. [ComIntern per la #speculazione, 14 giugno 2019]
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